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Trasmissione telematica dei certificati di malattia - Circolare INPS n.117 del 9 settembre 2011: obbligo di utilizzare i servizi "on line".

Circolare n° 512/2011 » 13.09.2011

Dal 14 settembre 2011 è obbligatorio per i datori di lavoro privati utilizzare i servizi “on line” messi a disposizione dall’Inps, per la trasmissione telematica dei certificati di malattia.

 Al riguardo, l’INPS, con l’allegata circolare n. 117 del 9 settembre c.a., ha emanato le istruzioni per l’applicazione della circolare n.4 del 18 marzo 2011 del Dipartimento della funzione pubblica e della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sull’invio telematico di che trattasi nel settore privato.

Con la suddetta circolare n. 4 i Ministeri hanno espresso l’avviso che, a seguito dell’entrata in vigore (24.11.2010) della legge n. 183/2010, la gestione della certificazione di malattia e della connessa attestazione della inidoneità al lavoro sia totalmente equiparata per i lavoratori dei settori pubblico e privato.

Ai fini dell’operatività dell’equiparazione, la circolare interministeriale aveva introdotto un periodo transitorio di tre mesi,  la cui decorrenza è stata fissata a partire dalla pubblicazione della circolare in Gazzetta Ufficiale, cioè dal 13 giugno 2011.

Pertanto, dal 14 settembre 2011 i datori di lavoro privati dovranno acquisire l’attestato di inidoneità al lavoro solo attraverso i servizi on line messi a disposizione dall’INPS, esonerando il lavoratore dall’invio dell’attestato.

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente l’assenza per malattia al datore di lavoro, secondo le pertinenti norme contrattuali.

Solo nei casi in cui non sia stato possibile procedere all’invio telematico della certificazione suddetta ed il medico curante abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l’attestato al lavoratore, quest’ultimo dovrà inviare il certificato medico all’INPS entro il termine di due giorni dal rilascio e l’ attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali.

 La completa equiparazione tra pubblico e privato comporta che, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell’anno solare, anche per il lavoratore del settore privato vige l’obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata.

Per quanto riguarda gli eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a 10 giorni e comunque per le assenze fino al secondo evento, nel corso dell’anno solare, il lavoratore può rivolgersi, per la certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

Il medico che redige il certificato di malattia telematico è tenuto, se richiesto dal lavoratore, a rilasciare, al momento della visita, copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia telematici.

Tale adempimento ha anche l’utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso. Il lavoratore può in alternativa richiedere al medico di inviare copia dei suddetti documenti alla propria casella di posta elettronica.

Inoltre, il lavoratore riceve dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente. Qualora la stampa del certificato e dell’attestato non sia oggettivamente possibile, il medico si limiterà a chiedere conferma dei dati anagrafici inseriti e a rilasciare al lavoratore il citato numero di protocollo riferito al certificato telematico.Tale numero dovrà essere fornito dal lavoratore al proprio datore di lavoro nel caso in cui costui ne faccia richiesta.

Per quanto riguarda il sistema Confindustria, in applicazione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 20 luglio 2011, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare sempre all’azienda il predetto numero di protocollo.

 Si sottolinea inoltre che l’INPS ha realizzato un ulteriore servizio consistente nell’invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro anche per il tramite dei propri intermediari, come individuati dall’art. 1, commi 1 e 4 della Legge 11 gennaio 1979, n.12.

Infine, nell’ottica della completa informatizzazione del flusso della certificazione di malattia, l’INPS gestirà in modalità telematica anche le visite mediche domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro che disposte d’ufficio, mediante assegnazione automatica al medico di controllo più vicino al domicilio del lavoratore ammalato, con conseguenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività del servizio.

Distinti saluti.

 

» Firma Responsabile Area Lavoro e Sicurezza - Giancarlo Cipullo  |   Autore MF
» Carta intestata

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